Circolari

MODALITA’ ASSOLVIMENTO MARCA DA BOLLO

Come previsto dal Dm 17 giugno 2014 sulle fatture elettroniche contenenti importi esenti, non imponibili, esclusi o fuori campo Iva superiori a 77,47 euro, il bollo si assolverà tramite modello F24 (codice tributo 2501, approvato dalla risoluzione 106/E del 2014).
Il cedente/prestatore dovrà valorizzare nel tracciato Xml della fattura gli appositi spazi («BolloVirtuale» e «ImportoBollo») e procedere al versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo o 29 aprile per gli anni bisestili, dopo avere calcolato quanto complessivamente dovuto per tutte le fatture elettroniche emesse durante l’anno.

Al fine di facilitare tale procedura a breve sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate un servizio gratuito, che consentirà di ottenere un modello F24 precompilato e di procedere al pagamento dell’imposta, se la verifica del calcolo, contenuto nel file «promemoria» con tutti i singoli bolli, sarà positiva.

 Per le fatture cartacee, invece, l’imposta di bollo continuerà ad essere assolta mediante la modalità tradizionale, ovvero con apposizione del contrassegno telematico cartaceo sul documento emesso, oppure secondo la modalità virtuale con autorizzazione preventiva della Dre. Pertanto per l’apposizione della marca da bollo virtuale sulle fatture cartacee dovrà essere presentata una domanda preventiva di autorizzazione da presentare all’ufficio delle Entrate competente. In questa sede occorrerà indicare il numero stimato di atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si richiede l’autorizzazione.
Nel caso in cui l’ufficio rilasci l’autorizzazione, sulla fattura dei soggetti “abilitati” andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura «imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15 del Dpr 642 del 1972», oltre agli estremi della relativa autorizzazione. 
L’ufficio preposto procederà alla liquidazione dell’imposta dovuta fino al 31 dicembre dell’anno considerato in via provvisoria, suddividendola in rate bimestrali uguali ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una volta comunicato l’effettivo numero di documenti emessi nell’anno precedente, si procederà alla liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso.

 Infine per procedere all’assolvimento all’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla pubblica amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici, i contribuenti possono utilizzare il servizio @e.bollo, che consente l’acquisto della marca da bollo digitale, nella misura forfettaria di 16 euro a documento, a prescindere dalla dimensione dello stesso.

 

Il nostro Studio rimane a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordialmente.

 

A cura dello Studio Menegazzi Comm.ti Ass.ti

Roberto Menegazzi